DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE
Art. 1
È costituita una Associazione denominate “ASSOCIAZIONE LUCA organizzazione non lucrative di utilità sociale (ONLUS)”.
Art. 2
L’Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo dell’Associazione è lo svolgimento di ettività nel settore assistenza sociale e socio-sanitaria, specificatamente:
- Porsi a sostegno delle famiglie dei pazienti oncologici ;
- Finanziare l’acquisto di apparecchiature medico-sanitarie destinate ad isituti di cura ad indirizzo oncologico-pediatrico;
- Istituire e finanziare un servizio di assistenza socio-sanitaria, psicologica e ricreativa domiciliare, rivolta ai piccolo pazienti oncologico-pediatrici;
- Finanziare altre associazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel settore delle malattie maligne dei bambini;
- Finanziare borse di studio in Italia o all’estero in Istituti di ricerca o di degenza ad indirizzo oncologico-pediatrico;
- Istituire premi di tesi di laurea aventi come argomento problematiche di oncologia-pediatria;
- Promuovere la conoscenza e la sensibilità verso i problemi del bambino oncologico.
È fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’Associazione potrà tuttavia svolgere, in via non prevalente, attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative alle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs4 dicembre 1997 n.460 e successive modificazioni e integrazioni. Pertanto, per il conseguimento dei propri scopi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenza o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizio ai sovventori.
Art. 3
L’Associazione ha sede in Magnano in Riviera (UD), in via Roma n.3.
Può istituire sedi secondarie con delibera del Comitato Direttivo.
PATRIMONIO
Art. 4
L’Associazione trae mezzi per conseguire i propri scopi da:
- Dal patrimonio iniziale composto dalle quote versate dai soci fondatori;
- Dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità di funzionamento dell’associazione;
- Dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche o giuridiche;
- Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- Da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione;
- Dai redditi derivanti dal suo patrimonio.
ASSOCIATI
Art. 5
Sono associati i soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, sono ammessi dal Comitato Direttivo. All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che sarà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
Il contributo associativo è intrasmissibile e non èrivalutabile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative; ogni socio può essere eletto alle cariche associative, che sono gratuite. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l’importo delle rispettive quote.
Ogni singolo socio è tenuto a prestare la propria opera gratuitamente, liberamente e volontariamente.
Art. 6
La qualità di associato di perde per decesso, dimissioni, o esclusione. La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quelle dell’Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizione statuarie o dei regolamenti o delle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.
Art. 7
Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea dei Soci;
- Il Comitato Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Comitato Tecnico Scientifico.
ASSEMBLEA
Art. 8
Gli associati formano l’Assemblea. L’Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue deliberazioni in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice. L?assemblea si radunerà almeno una volta l’anno, entro la fine di aprile. Spetta all’Assemblea deliberare in merito:
- All’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- Alla nomina del Comitato Direttivo;
- Alla nomina del Collegio dei Revisori;
- All’approvazione e alla modificazione dello statuto e dei regolamenti;
- Ad ogni altro argomento che il Comitati Direttivo intendesse sottoporre.
L’Assemblea è convocata mediante lettera contenente l’ordine del giorno, spedita a mezzo fax, a ciascuno dei soci, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato.
Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 9
Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.
Qualora un membro del Comitato Direttivo presenti le dimissioni, il Comitato può cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell’intero Comitato.
Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.
Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l’attività dell’Associazione che dovrà essere sottoposto all’Assemblea per la sua approvazione.
Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vice Presidente o da un terzo dei suoi membri.
Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, contenente l’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Il Comitato Direttivo ha inoltre l’obbligo di redigere il bilancio annuale preventivo e consuntivo.
PRESIDENTE
Art. 10
Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.
COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 11
Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea professione, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.
L’Assemblea può anche deliberare di nominare un solo revisore dei conti, al quale spetteranno tutti i poteri e faranno capo tutti gli obblighi sopra previsti per il Collegio.
BILANCIO
Art. 12
L’esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il 30 (trenta) aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo l’anno precedente ed entro il 31 (trentuno) dicembre il bilancio preventivo relativo l’anno successivo. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art.2.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Art. 13
IlTecnico Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo ed è presieduto dal Presidente dell’Associazione. Esso è composto da quei Soci aventi specifiche conoscenze ed esperienze in campo medico, inoltre ne fanno parte di diritto il primario e l’oncologo della clinica pediatrica Universitaria di Udine.
Il Comitato Tecnico Scientifico si pronuncia sugli argomenti che gli sono sottoposti dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.
Elabora inoltre proposte per lo sviluppo dell’Associazione.
SCIOGLIMENTO
Art. 14
L’Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 C. C.:
- Quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- Per le altre cause di cui all’art. 27 C. C.
In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
NORMA DI CHIUSURA
Art. 15
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.
Statuto dell' "ASSOCIAZIONE LUCA" in formato PDF 
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