“Statuto dell’Associazione Friulana Oncologia Pediatrica Luca ODV – ETS“
ART. 1 – DENOMINAZIONE
Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo Settore”), e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita una Associazione non riconosciuta denominata:
“ASSOCIAZIONE FRIULANA ONCOLOGIA PEDIATRICA LUCA ODV – ETS”.
ART. 2 – OGGETTO
L’Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale di cui all’articolo 21 e 5 comma 1 lettere da a) a z) del D. Lgs. 117/17 è:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
Specificamente, l’Associazione intende:
– porsi a sostegno delle famiglie dei pazienti oncologici pediatrici;
– finanziare l’acquisto di apparecchiature medico-sanitarie destinate ad istituti di cura ad indirizzo oncologico-pediatrico;
– istituire e finanziare un servizio di assistenza sociosanitaria, psicologica e ricreativa domiciliare, rivolta ai piccoli pazienti oncologico-pediatrici;
– finanziare altre organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale o enti del Terzo Settore operanti nel campo delle malattie maligne in età infantile e giovanile;
– finanziare borse di studio in Italia o all’estero in Istituti di ricerca o di degenza ad indirizzo oncologico-pediatrico;
– istituire premi di tesi di laurea, master, dottorato e specializzazione aventi come argomento problematiche di oncologia pediatrica;
– promuovere la conoscenza e la sensibilità verso i problemi del bambino oncologico. Lo svolgimento delle suddette attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in prevalenza dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
L’Associazione può svolgere, ex articolo 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice ovvero che saranno definiti con apposito Decreto Ministeriale. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
ART. 3 – SEDE
L’Associazione ha sede legale in Udine, in via Forni di Sotto n. 56. Può istituire sedi secondarie con delibera dell’Organo di Amministrazione. L’eventuale variazione della sede sociale non è soggetta a modifica statutaria.
ART. 4 – PATRIMONIO
L’Associazione trae mezzi per conseguire i propri scopi:
a) dal patrimonio iniziale composto dalle quote versate dai soci fondatori;
b) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità di funzionamento dell’Associazione;
c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche o giuridiche;
d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
e) da proventi da attività di raccolta fondi;
f) dai redditi derivanti dal suo patrimonio. Per le attività di interesse generale prestate, l’Associazione può soltanto ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 5 – ASSOCIATI
Sono associati i soci ordinari, tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore – a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato – che, previa domanda, sono ammessi dall’Organo di Amministrazione. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed integrare il numero entro un anno. All’atto dell’ammissione gli associati verseranno la quota associativa che sarà annualmente stabilita dall’Organo di Amministrazione. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Ogni socio può essere eletto alle cariche associative, che sono gratuite. I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l’importo delle rispettive quote. Ogni singolo socio è tenuto a prestare la propria opera gratuitamente, liberamente e volontariamente.
ART. 6 – AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI
Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto all’Organo di Amministrazione, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dall’Organo di Amministrazione e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. L’Organo di Amministrazione delibera l’ammissione o il rigetto secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedendo che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione. L’istanza deve essere inoltrata all’Organo di Amministrazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’articolo 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 7 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
Gli associati hanno il diritto di: partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione; prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci; esaminare i libri sociali.
Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all’Organo di Amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dall’Organo di Amministrazione. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’articolo 11 del presente Statuto.
Gli associati hanno l’obbligo di:
– rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
– svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
– anche indiretto;
– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.
ART. 8 – PERDITA DI QUALITA’ DI ASSOCIATO
La qualità di socio si perde per decesso, recesso o esclusione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e delibera motivata, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato, per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quelle dell’Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o delle delibere assembleari o dell’Organo di Amministrazione, ovvero quando il socio abbia ricevuto condanne passate in giudicato. Tale provvedimento dovrà essere comunicato
all’associato dichiarato decaduto il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione. L’associato può sempre recedere dall’Associazione. Chi intende recedere deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 9 – VOLONTARI
I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dall’Organo di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.
ART. 10 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei Soci;
– l’Organo di Amministrazione;
– il Presidente;
– l’Organo di Controllo, anche monocratico, obbligatoriamente nominato dall’Assemblea al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 30 del Codice del Terzo Settore;
– il Revisore Legale dei Conti, anche monocratico, obbligatoriamente nominato dall’Assemblea al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 31 del Codice del Terzo Settore.
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell’organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, c. 2, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
ART. 11 – ASSEMBLEA
Gli associati formano l’Assemblea. L’Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue deliberazioni in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice. L’Assemblea si radunerà almeno una volta l’anno, entro la fine di aprile. L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
– nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– approva il bilancio di esercizio;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’articolo 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sull’esclusione degli associati;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. L’Assemblea ordinaria è convocata mediante lettera o email contenente l’ordine del giorno, spedita, a ciascuno dei soci, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri tre associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
L’Assemblea straordinaria viene convocata per:
– deliberare in merito alle proposte di modifica dello statuto, secondo quanto previsto dal sesto comma dell’articolo 21 D.Lgs. 117/2017;
– deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
– deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione da parte dell’Organo di Amministrazione.
In questi casi l’Assemblea è regolarmente costituita con i due terzi degli associati regolarmente iscritti e con voto favorevole della maggioranza degli stessi.
ART. 12 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
L’Organo di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da tre a sette, eletti dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa ovvero indicati dagli enti associati. Si applica l’articolo 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza. Dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili. L’Organo di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente. Qualora un membro dell’Organo di Amministrazione presenti le dimissioni, l’Organo di Amministrazione può cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell’intero mandato dell’Organo di Amministrazione.
L’Organo di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea. Determina le quote associative, disciplina l’ammissione degli associati, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. L’Organo di Amministrazione potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l’attività dell’Associazione che dovrà essere sottoposto all’Assemblea per la sua approvazione. L’Organo di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi membri. L’Organo di Amministrazione è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o email contenente l’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. L’Organo di Amministrazione ha inoltre l’obbligo di redigere il bilancio annuale preventivo e consuntivo. Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, articolo 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 13 – PRESIDENTE
Il Presidente ed in sua assenza, o impedimento, il Vicepresidente ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere dell’Organo di Amministrazione.
ART. 14 – BILANCIO
L’esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il 30 (trenta) aprile l’Organo di Amministrazione sottoporrà all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all’anno successivo, approvato dall’Organo di Amministrazione entro il 31 dicembre. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 15 – ORGANO DI CONTROLLO
L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, ovvero qualora sia ritenuto opportuno. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all’articolo 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. Il componente dell’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 16 REVISORE LEGALE DEI CONTI
È nominato nei casi e nei modi previsti dall’articolo 31 del D. Lgs 117/2017.
ART. 17 – LIBRI SOCIALI
L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
– il libro degli associati;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione. L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo, qualora questo sia stato nominato. L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore Legale dei Conti, qualora questo sia stato nominato. L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
ART. 18 – SCIOGLIMENTO
L’Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’articolo 27 del Codice Civile e dell’articolo 11 del presente Statuto:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all’articolo 27 del Codice Civile. In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
ART. 19 – NORMA DI CHIUSURA
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia.